Legislazione

Multa da 5000 a 200000 euro per il mancato pagamento delle tasse altrui

L'azienda agricola deve controllare che il contoterzista abbia versato quanto dovuto al fisco altrimenti scatta l'omesso controllo con multe molto rilevanti a carico del committente. Responsabilità solidale per i versamenti non effettuati all'erario solo tra appaltatore e subappaltatore

09 marzo 2013 | R. T.

Il Fisco non ci rimette mai.

Nel caso l'azienda appaltatrice di un lavoro agricolo, sia essa una semina, una potatura, una raccolta o una frangitura, non versi l'Iva e le tasse sui redditi da lavoro dipendente dovute in relazione all'operazione svolta, in base al DL 83/2012, l'azienda agricola può essere costretta a pagare una grossa multa per omesso controllo.

Ricapitolando, l'azienda agricola (committente) paga il contoterzista (appaltatore). Quest'ultimo non versa l'Iva o le tasse sul lavoro dipendente. L'azienda agricola sarà passibile di una sanzione pecuniaria da 5000 a 200.000 euro.

Il principio della responsabilità solidale già vige in altri campi ma oggi viene esteso praticamente a tutti i settori.

Infatti, sebbene l'articolo 13 ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sia inserito nel capitolo sulle misure per l'edilizia, esso prevede che “le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.” Non quindi solo al settore edile. Un'interpretazione anche desumibile dal fatto che va a modificare un articolo (ndr comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) titolato “Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale” che interessa trasversalmente tutti i comparti economici.

La norma esclude tale responsabilità solo se il committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati.

In sostituzione ai documenti o all'asseverazione, la circolare 40/E dell'8 ottobre 2012 dell'Agenzia delle Entrate ha ammesso anche una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’Iva per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;

- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

contenere l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce anche che le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

 

Fin qui gli adempimenti nel caso di rapporto esclusivo tra committente e appaltatore.

La faccenda si complica un po' di più se il rapporto è tra un appaltatore e un subappaltatore. In questo caso, infatti, l'appaltatore, oltre ad avere tutte le responsabilità già previste per il committente, può dover rispondere in solido dell’importo non versato all’erario in base all’ammontare del corrispettivo dovuto.

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati