Legislazione
Biomasse & Co: dipanati anche gli ultimi dubbi sul decreto ministeriale 6 luglio 2012
La normativa si applica agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, potenziati, che entrano in esercizio dal 1 gennaio 2013. Si chiarisce non solo il quadro degli incentivi ma anche quello degli aspetti tecnici
27 ottobre 2012 | R. T.
Dopo una serie di difficoltà, dubbi e aspettative, finalmente vi è un quadro organico di informazioni certe riguardanti l'interpretazione del DM 6 luglio 2012 sulle energie rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Innanzitutto va chiarito che gli incentivi previsti dal decreto si applicano agli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, che entrano in esercizio dal 1 gennaio 2013.
La norma disciplina anche le modalità con cui gli impianti già in esercizio, incentivati con il DM 18/12/08, passeranno, a partire dal 2016, dal meccanismo dei certificati verdi ai nuovi meccanismi di incentivazione.
Il decreto stabilisce inoltre che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo riconosciute agli impianti a fonte rinnovabile, diversi dai fotovoltaici, non può superare complessivamente il valore di 5,8 miliardi di euro annui.
L'accesso agli incentivi varia a seconda della potenza dell’impianto e della categoria di intervento:
- accesso diretto, nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (art.4 comma 3), per determinate tipologie di fonte o per specifiche casistiche;
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare nei contingenti annui di potenza incentivabili (art.9 comma 4), nel caso di nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto agli incentivi e non superiore al valore di soglia oltre il quale è prevista la partecipazione a procedure di aste competitive al ribasso;
- iscrizione a Registri per gli interventi di rifacimento, in posizione tale da rientrare nei relativi contingenti annui di potenza incentivabile (art.17 comma 1), nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza successiva all’intervento è superiore a quella massima ammessa per l’accesso diretto;
- aggiudicazione degli incentivi partecipando a procedure competitive di aste al ribasso, gestite dal GSE esclusivamente per via telematica, nel caso di interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento con potenza superiore a un determinato valore di soglia (10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5MW per gli altri impianti a fonti rinnovabili);
Il decreto stabilisce inoltre che gli incentivi siano riconosciuti sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall’impianto. L'energia elettrica autoconsumata non ha pertanto accesso agli incentivi.
Il DM 6 luglio 2012 individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base (Tb) di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013.
Le tariffe si riducono del 2% per ciascuno degli anni successivi fino al 2015, fatte salve le eccezioni previste nel caso di mancato raggiungimento dell’80% della potenza del contingente annuo previsto per i registri e per le aste.
Il valore della tariffa incentivante base spettante è quello vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. La tariffa omnicomprensiva o l'incentivo, calcolati dal valore della tariffa incentivante base, saranno erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale.
Sul sito del GSE sono inoltre state pubblicate le risposte alle domande più frequenti sugli aspetti tecnici e relative a: entrata in esercizio, autorizzazioni e aspetti amministrativi, energia incentivata – misure, aspetti tecnici, biomasse e biogas, premi.