Legislazione
DDL Stabilità, ecco come il governo si appresta a mettere le mani nelle tasche degli agricoltori
Due provvedimenti in pochi giorni introducono importanti novità in tema agricolo e per la vita di molte imprese. Le semplificazioni non saranno sufficienti a compensare l'aumento delle tasse e il taglio delle agevolazioni sul settore primario
20 ottobre 2012 | R. T.
Due provvedimenti del governo sono stati varati a distanza di pochi giorni dal governo: il 9 ottobre il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”, anche conosciuto come DDL Stabilità, e il 16 ottobre il disegno di legge “Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese”, anche conosciuto come DDL Semplificazioni.
Naturalmente entrambi i provvedimenti dovranno essere vagliati dal Parlamento e, trattandosi di disegni di legge, non sono in vigore.
I disegni di legge prevedono misure che hanno ripercussioni sull'agricoltura sia in forma diretta sia indiretta.
L'abbassamento dell'Irpef, che si accompagna a una revisione e taglio delle deduzioni e detrazioni, e l'aumento dell'Iva sono provvedimenti orizzontali, che toccano tutti i cittadini. Simulazioni e interventi di illustri economisti hanno già dimostrato che la somma delle due misure non è affatto neutrale ma porterà a un incremento della pressione fiscale generale.
Ancor più colpita, però, pare l'agricoltura.
L'articolo 12 del DDL Stabilità recante “disposizioni in materia di entrate” stabilisce infatti un aumento delle tasse per tutti gli agricoltori attraverso l'aumento del reddito dominicale ed agrario, su cui si basa l'imposizione sui redditi. L'incremento sarà del 15%, ridotto al 5% per imprenditori agricoli e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, e varrà per gli anni 2012, 2013, e 2014. Il provvedimento, quindi, prevede un aggravio retroattivo, valendosi anche sull'annata in corso, della tassazione.
Ancor più grave la situazione per le aziende agricole, ovvero le società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo e cooperative, che si vedono cancellata la possibilità di optare per la tassazione sulla base dei valori catastali, dovendo così tornare a redarre i bilanci. Anche in questo caso il nuovo regime varrà, retroattivamente, dall'annata in corso e sarà il Ministero dell'economia e delle finanze a emanare i provvedimenti d'attuazione transitori.
Si riducono inoltre i quantitativi di gasolio agevolato concesso alle aziende agricole e agromeccaniche. Vengono infatti ridotti per legge del 5% i consumi medi standardizzati previsti in un provvedimento del Mipaaf del 2002.
L'Agea, infine, tornerà ad avvalersi di Equitalia per la riscossione, anche coattiva, delle multe sulle quote latte dovute dai produttori inadempienti e che ancora non risultano né pagate né rateizzate.
Il DDL Semplificazioni introduce novità soprattutto in tema di lavoro, di adempimenti burocratici e di rapporto con le pubbliche amministrazioni.
Viene eliminato il Durc che può essere sostituito da un'autocertificazione.
Il datore di lavoro, inoltre, non è più tenuto alla trasmissione all'Inail delle certificazioni mediche d'infortunio e di malattia professionale.
Gli imprenditori agricoli possono delegare la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti alla cooperativa agricola a cui sono aderenti.
Sarà possibile, per le imprese riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
Di seguito i riferimenti normativi così come approvati dal governo.
DDL Stabilità
Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate
29 Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
30 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 i commi 1093 e 1094 sono abrogate le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni del periodo precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
31 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono applicate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30.
32 Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ed all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, convertito dalla legge 4 aprile n. 35
33 A decorrere dal 1 gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e delle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002 n. 67, sono ridotti del 5 per cento.
37 All'articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo dei costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società”
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
“10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale della Guardia di Finanza. Il personale di quest'ultima esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficili della riscossione.
10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi dela comma 2 del presente articolo sono proseguite, sempre avvalendosi della Guardia di Finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.”
DDL Semplificazioni
Art. 7 Semplificazioni in materia di DURC
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 90, comma 9, alla lettera c) le parole da “il documento unico di regolarità contributiva” a “legge 28 gennaio 2009, n. 2,” sono sostituite dalle seguenti “in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ”.
Art. 9 Eliminazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale
1. A decorrere dal centottantasesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto:
a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all’articolo 53, commi 1 e 5, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso all’INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
b) all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo del primo comma le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;
2) al primo periodo del quarto comma dopo le parole: “certificato medico” sono inserite le seguenti: “trasmesso all’INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni”;
3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: “corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica”;
4) al settimo comma le parole: “che deve corredare la denuncia di infortunio” sono soppresse e la parola: “rilasciato” è sostituita con le seguenti parole: “trasmesso all’INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni”.
2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del suddetto testo unico, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui al comma 5 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 38/2000.
Art. 25 Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole
1. All’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa può adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio.”.
Art. 26 Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale
1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
2. All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto legge, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinati dai commi 3-bis e 3-ter.“.
3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere conferite con atto formale dell’amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all’area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L’ufficiale rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.
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