Legislazione
Semplificazioni in corso, meno burocrazia per vendere alimenti
Con la circolare esplicativa 3656/C del Ministero dello sviluppo economico, si dà concreta attuazione al decreto legislativo 147 del 6 agosto 2012
06 ottobre 2012 | R. T.
Dopo che la normativa, ovvero l'articolo 71 del Dlgs 147 del 6 agosto 2012, aveva lasciato alcune perplessità, è intervenuto il Ministero dello Sviluppo economico con apposita circolare per i dovuti chiarimenti (3656/C del 12 settembre 2012).
Meno restrizioni per vendere alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico
Per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art. 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento all’attività di vendita, di tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti.
E' soppresso l’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati. Al riguardo, si precisa quanto segue. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”, che integra la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della citata legge n. 287, come sostituito dall’articolo 64, comma 7, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Tale disciplina correla strettamente la normativa amministrativa concernente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati alla normativa di carattere fiscale: trattasi nello, specifico, delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali quali individuati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo unico delle imposte dei redditi”, come innovate per effetto del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. La modifica apportata al comma 6 dell’art. 71, determina l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l’attività in discorso sia affidata in gestione a terzi.
L’inserimento, nell’alinea del comma 6 dell’art. 71, dell’inciso “e limitatamente all’alimentazione umana” determina l’eliminazione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all’alimentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari. Ai fini dell’applicazione della disposizione in discorso, resta valido quanto sostenuto dalla scrivente con nota 18.8.2011, n. 155938, con la quale ha modificato l’interpretazione assunta sull’obbligatorietà del possesso del requisito professionale previsto per il settore alimentare con la precedente nota 30.9.2002, n. 511902, e sostenuto che nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, “purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all’alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria”.
L’inserimento nell’alinea del comma 6 dell’art. 71 delle parole “al dettaglio” determina l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, con conseguente soppressione di tale obbligo nel caso di commercio all’ingrosso.