Legislazione
Una burla lo slittamento dell'entrata in vigore del V Conto Energia
Diverrà operativo già dal 27 agosto prossimo. Ecco tutte le nuove tariffe incentivanti. Tagli pesanti, nuovi oneri, senza dare certezze per il medio-lungo periodo
21 luglio 2012 | Graziano Alderighi
Non ha fatto in tempo ad essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il 10 luglio scorso, che l'autorità per l'energia, con delibera n. 292 del 12 agosto, ha deluso ogni residua speranza.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 recante " Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" prevede infatti uno slittamento della sua entrata in vigore di 45 giorni dal momento in cui l'Autorità per l'energia constatasse lo sforamento dei 6 miliardi di incentivi erogati.
Questo, seppur minimo, periodo doveva servire per permettere a chi aveva la costruzione o le autorizzazioni in corso di completare le opere e aderire al IV Conto Energia.
Si è trattato purtroppo solo di una burla, perchè la delibera dell'Autorità ha fatto scattare i 45 giorni già due giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, rendendolo operativo dal 27 agosto.
Considerando che in agosto è difficilissimo poter riuscire a portare a termine pratiche o lavori, di fatto, il V Conto Energia è come fosse operativo già da oggi.
Ma quali sono le novità del decreto? Sono molte e spiacevoli.
Registro per tutti o quasi
L'iscrizione al registro, che col IV Conto Energia era obbligatoria per impianti superiori a 1 mW, scatta a partire dai 12 kW. E' l'iscrizione al registro a costituire elemento imprescindibile per l'erogazione degli aiuti. E qui viene il bello perchè il decreto stabilisce dei tetti di spesa vincolanti per l’ammissione al finanziamento, a diversi livelli: complessivamente sono disponibili 6,7 mld euro/anno, ma ulteriori tetti di spesa, parzializzati, si applicano per le singole tipologie di impianto (integrato, a terra...), per i singoli registri e all’interno di questi per i singoli criteri di graduatoria (classe energetica, rimozione amianto, componenti UE...)
Vengono introdotti meccanismi di offerta al ribasso, essenzialmente in due punti: impianti tra i 12 e i 20kW possono essere esonerati dall’iscrizione al registro in cambio di una rinuncia al 20% dell’incentivo; nelle graduatorie dei registri invece, a parità di criterio, per rientrare nello specifico tetto di spesa (da cui la funzione dei tetti di spesa frazionati) si può avanzare proponendo una rinuncia al 5% dell’incentivo.
Accesso diretto agli incentivi
Sono previsti dei casi di esclusione dall'iscrizione al registro. gli impianti che accedono direttamente alle tariffe incentivanti sono:
- gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 milioni di euro
- gli impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro
- impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro
Tariffe
Per il calcolo delle tariffe riconosciute al kwh prodotto, come nei precedenti decreti esistono classi di potenza e due tipologie di impianto, a terra ed integrati, mentre una terza, quella relativa a tettoie e pergole, non dichiarata ma prevista, si ricava dalla media aritmetica delle due. Il calcolo è notevolmente semplificato: c’è una tariffa omnicomprensiva a cui si aggiunge, in sostituzione al vecchio scambio sul posto, il premio per autoconsumo. I valori si riducono in pratica di oltre il 20%, il che, con gli attuali costi, fa tornare i tempi di ammortamento degli impianti attorno ai 10 anni e a volte anche oltre. Anche in questo caso è prevista una diminuzione semestrale dei valori.
Vengono mantenuti i bonus legati alla sostituzione di amianto e all’utilizzo di prodotti made in Europe, anche se con valori decisamente minori che vanno a diminuire col tempo.
Contributo al GSE
Viene introdotto un contributo da versare al GSE, per ogni kWh prodotto per gli impianti che stanno usufruendo dei precedenti Conti Energia e per ogni kW di potenza installata per i nuovi impianti, a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.
Il IV Conto Energia continuerà ad applicarsi:
ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del DM 05/05/2011 che entrano in esercizio prima della data di decorrenza del nuovo Conto Energia individuata dall'AEEG;
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
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