Legislazione
DALL’UNIONE EUROPEA LE LINEE GUIDA SULLA RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA
Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato e diffuso un documento per armonizzare i futuri piani operativi nazionali. A poco più di un mese dall’entrata in vigore del Reg. 178/02 stabilite le responsabilità degli operatori, le procedure per lo smaltimento dei prodotti pericolosi e le regole sull’import-export
12 febbraio 2005 | R. T.
Siamo ancora in attesa dei decreti applicativi e i piani operativi per il regolamento comunitario 178/02.
Sono, a quanto ci risulta, allo studio di comitati di esperti.
Intanto la Commissione europea ha reso noto un documento approvato il 20 dicembre scorso nel quale vengono delineate alcune comuni regole applicative in merito alla rintracciabilità .
à bene chiarire innanzitutto che la Ue non è entrata nel merito delle singole filiere agroalimentari, che presentano casi e problematiche che dovranno essere affrontate a livello nazionale.
Cosa allora contiene il documento del Comitato per la catena alimentare e la salute degli animali?
Lo spiega Markos Kyprianou, Commissario per Salute e Tutela del Consumatore âi nuovi requisiti della legislazione alimentare dell'Ue include elementi importanti come le regole sulla rintracciabilità e sul ritiro dei prodotti alimentari pericolosi dal mercato. La loro esecuzione efficace avvantaggerà la sanità pubblica e renderà il commercio fra gli stati membri dell'Ue più facile. La guida di riferimento richiama molte delle edizioni pratiche sollevate negli ultimi mesi degli operatori dell'alimentazione ed aiuterà sia i commerci che le autorità nazionali a far rispettare i nuovi requisiti.â
Il documento stabilisce allora le regole dettagliate per gli operatori. Le informazioni sul nome, sull'indirizzo del produttore, sulla natura dei prodotti e sulla data della transazione devono essere registrate sistematicamente all'interno del sistema di rintracciabilità di ogni operatore. Non vi è obbligo di registrare i dati del cliente quando questo è un consumatore finale.
Queste informazioni devono essere mantenute per un periodo di 5 anni ed a richiesta, devono immediatamente essere messe a disposizione delle autorità competenti.
Gli operatori sono responsabili della sicurezza dell'alimento che producono e mettono in commercio. Il documento chiarisce quindi che gli operatori sono responsabili di tutte le attività sotto il loro controllo.
Vengono inoltre chiariti i punti che hanno suscitato inquietudini tra i Paesi terzi che commercializzano con lâUe. Vengono così sanciti i limiti e i requisiti del sistema di rintracciabilità applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di prodotti alimentari e foraggeri.
In allegato la versione integrale delle linee guida dellâUe. Sono in lingua inglese.