Legislazione

Addio ai valori agricoli medi

I famigerati Vam vanno in pensione e con essi le commissioni provinciali sugli espropri. Niente più valori predeterminati, si dovrà quindi valutare il valore di mercato. Tornano in campo i professionisti estimatori

23 luglio 2011 | R. T.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 7 giugno 2011, di cui si possono leggere oggi le motivazioni, permette di comprendere a fondo perchè la Corte ha deciso di dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'articolo 40 del testo unico sugli espropri.

La Corte ha dichiaratoche il valore agricolo medio, per come definito dalle apposite commissioni provinciali, risulta del tutto disancorato dal valore effettivo di mercato delle aree agricole, prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. "Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il "ragionevole legame" con il valore di mercato, "prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte".

“Da un punto di vista pratico – commenta Gianni Guizzardi, consigliere Conaf con delega all’estimo – la sentenza porta ad un fondamentale cambiamento nelle determinazione dell’indennità. Innanzitutto cambia la valutazione del valore agricolo dei terreni, che dovrà essere calcolato attraverso perizie estimative che dovranno tenere conto di numerosi parametri fra cui la ricerca dei valori comparabili. E – aggiunge Guizzardi - la commissione tecnica provinciale di fatto perde la sua funzione, fra le altre, di determinazione annuale del valore agricolo medio con la conseguente determina dell’indennità espropriativa sulla base del  valore agricolo medio”.

Un altro importante aspetto sarà l’aumento dell’importanza del ricorso alla terna tecnica disciplinata dal Testo Unico sugli espropri (dlgs 327/01(art. 21) che diventerà il “vero” ambito nel quale si potranno, determinare le indennità attraverso un contraddittorio fra le parti, a questo punto essenziale.

“Assume pertanto un ruolo molto più importante la figura del tecnico estimatore – afferma Guizzardi - , che sarà chiamato, non più semplicisticamente ad applicare dei valori predeterminati, ma a svolgere un vera perizia estimativa che dovrà ricercare, oltre ai valori comparabili, l’inquadramento dell’area espropriata in un contesto urbanistico, territoriale e logistico, nonché determinare gli eventuali danni derivati dall’esproprio non solo in termini di valorizzazione dell’area ma anche sulla ricaduta economica del reddito d’impresa in funzione del bene espropriato”.