Legislazione

Ogm. E' tutto da rifare

La questione del transgenico è sempre più nelle mani della giustizia amministrativa. Non c'è ancora il via libera al trangenico ma gli escamotage per proibirne la semina sono finiti

25 giugno 2011 | Alberto Grimelli

Negli anni si sono succeduti diversi provvedimenti normativi che hanno via via, di fatto, bloccato la coltivazione di organismi transgenici nel nostro Paese e altrettante sentenze del Tar e del Conswiglio sdi Stato che obbligavano a emettere nuovi decreti.

Si è venuta così a creare una giungla per cui la semina di ogm era proibita, non essendo mai approvate e entrate in vigore le misure di coesistenza, anche se poteva palesarsi un conflitto con la normativa comunitaria.

Già nel 2008 il Tar del Lazio si espresse in materia o meglio decise di non decidere. Il Tribunale amministrativo rifiutò infatti di affrontare nel merito la questione del diritto riconosciuto dall'Unione Europea di seminare varietà di mais ogm iscritte nel Catalogo comune, dichiarando inammissibile il ricorso di un agricoltore iscritto a Futuragra, contro il diniego di autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Ora pare tuttavia che il TAR Lazio abbia cambiato idea e tutto questo a seguito della vittoria di un ricorso, presentato sempre da Futuragra, contro il decreto Zaia che bloccava l'utilizzo di ogm. La setenza emessa dal Consiglio di Stato il 19 gennaio 2010 che obbligava il Ministero a ultimare le procedure, previste dal decreto, per l'autorizzazione alla semina di mais ogm. Istruttoria che il Ministero completò, respingendo la richiesta perchè non esistevano piani di coesistenza da parte delle regioni.

Contro tale diniego Futuragra si è opposta, presentando ricorso al Tar Lazio che ha emnesso la sentenza il 16 febbraio scorso ma depositando le motivazioni solo pochi giorni fa.

Alcuni passi della sentenza del Tar Lazio sono particolarmente significativi:

...è stato riconosciuto definitivamente in sede giurisdizionale che il procedimento di cui trattasi è di competenza esclusivamente statale e che l’amministrazione ministeriale, in caso di inerzia da parte delle regioni nell’adozione dei piani di coesistenza, debba attivare i propri poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa in materia di attuazione degli obblighi comunitari gravanti sulle regioni e non possa, pertanto, rifiutarsi di provvedere in caso di persistente inerzia di queste ultime.

E’ stato, altresì, riconosciuto che, comunque, in quella sede (ndr Commissione ministeriale), non possono essere presi in considerazione aspetti di carattere ambientale e socio-sanitario anche se riferiti in modo specifico al peculiare contesto territoriale di riferimento (essendo i detti aspetti di esclusiva competenza comunitaria in sede di autorizzazione della singola varietà transgenica), avendo ad oggetto i richiamati piani di coesistenza esclusivamente il profilo economico della coesistenza (connesso alla commistione tra le diverse tipologie di colture) ed essendo gli stessi finalizzati essenzialmente a garantire l’assenza del rischio che si verifichi una presenza involontaria di OGM in altri prodotti coltivati in aree limitrofe (assicurando, attraverso adeguate tecniche agricole, agli operatori della filiera e, conclusivamente, ai consumatori la possibilità effettiva di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici).

L’avere acquisito il previo parere della regione direttamente interessata non appare lesivo di per sé delle prerogative statali nella materia; sebbene infatti il procedimento di cui trattasi sia di esclusiva competenza statale come più volte ricordato, tuttavia le coltivazioni vengono ad incidere in modo diretto ed immediato sul territorio regionale e sono, pertanto, proprio le regioni a disporre delle informazioni più approfondite ed aggiornate in merito alle caratteristiche del territorio nel quale si intende effettuare la coltivazione degli OGM.

Il richiamato parere non costituisce nemmeno un vero e proprio piano di coesistenza, essendo ancora mancata, per volontà propria delle regioni nel loro complesso, l’adozione delle presupposte linee guide generali...

In tal modo si è pervenuti al diniego di rilascio della richiesta autorizzazione sulla base di un parere espresso proprio da uno dei soggetti cui è direttamente ed immediatamente imputabile la situazione di stallo istituzionale che si è venuta a creare in conseguenza della volontà da questi manifestata chiaramente di non volere adempiere agli obblighi di natura comunitaria gravanti sugli stessi.

La setenza del Tar Lazio, così come precedentemente quella del Consiglio di Stato, nonè quindi un via libera agli ogm.

Infatti i giudici non hanno stabilito che le misure e le procedure previste dal decreto Zaia siano contestabili e illecite ma semplicemente che la situazione di stallo a proposito di piani di coesistenza, appositamente creata, non può essere motivo sufficiente per bloccare l'autorizzazione e neanche che le riflessioni e l'opposizione di carattere economico e socio-sanitario non costituisce elemento sufficiente per negare la semina di ogm.

C'è da credere che, dopo che tale escamotage, ha resistito per ben due anni, i tecnici del Ministero ne inventeranno di nuovi per bloccare le autorizzazioni di semina di organismi geneticamente modificati, questo, ovviamente, a meno che le Regioni, finalmente, non formulino e approvino i piani di coesistenza che possono essere certamente tanto stringenti da bloccare, di fatto, l'utilizzo di transgenico in Italia, senza negare il diritto, così come sancito dal Tar Lazio "alla scelta tra le diverse tipologie di coltura, escludendo di fatto proprio quella transgenica"

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