Legislazione
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
Con la sentenza della Corte di Cassazione 2060 dell'11 gennaio 2011 ci sono molte più certezze
04 giugno 2011 | R. T.
L’articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che ha trovato applicazione sino al 31 dicembre 2009, prevedeva misure di carattere fiscale per favorire la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina consistenti in agevolazioni ai fini delle imposte di registro ed ipotecaria sugli atti di acquisto di fondi rustici.
L’articolo 7, comma 1, della predetta legge disciplinava espressamente l’ipotesi della decadenza dalle agevolazioni – con conseguente recupero delle imposte nella misura ordinaria – nel caso in cui l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta avessero alienato volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero avessero cessato dal coltivarlo direttamente, prima del decorso di un determinato intervallo temporale dall’acquisto.
Il predetto intervallo di tempo, originariamente fissato in cinque anni, era stato, in un primo tempo, elevato a dieci anni dall’articolo 28, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successivamente riportato a cinque anni dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in vigore dal 30 giugno 2001.
Con la sentenza n. 2060 del 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la specifica ipotesi di un atto di acquisto e di successiva concessione in affitto di un fondo rustico, posti in essere entrambi prima del 30 giugno 2001.
La Suprema Corte ha precisato, preliminarmente, che l’articolo 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, che ha ridotto il termine di decadenza dall’agevolazione da dieci a cinque anni, secondo i principi generali “vale per il futuro e, quindi, trova applicazione, in relazione agli acquisti futuri, successivi al 30 giugno 2001 (data di entrata in vigore del d.lgs. 228/2001) e in relazione a tutti gli atti già stipulati, ma da meno di cinque anni (vale a dire dopo il 30 giugno 1996), per i quali il quinquennio matura sotto la vigenza della nuova legge”.
Per quanto riguarda, invece, l’interpretazione della disposizione transitoria di cui al comma 5 del medesimo articolo 11, concernente il trattamento fiscale da riservare agli atti di acquisto stipulati da più di cinque anni (vale a dire prima del 30 giugno 1996), la Corte di Cassazione ha precisato che detta disposizione “estende l’efficacia retroattiva del termine quinquennale a tutti gli atti posti in essere prima del 30 giugno 2001, senza alcuna condizione.”
Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha evidenziato che “Dei due elementi che entrano in gioco nella progressione della fattispecie che qui interessa, acquisto e cessione, il legislatore prende in considerazione soltanto quello dell’acquisto, stabilendo che l’efficacia retroattiva si estende a tutti gli atti stipulati in precedenza [al 30 giugno 2001, n.d.r.] senza alcun limite.”
In altri termini, la Corte di Cassazione ha affermato che il termine didecadenza quinquennale opera retroattivamente in relazione a tutti gli atti posti in essere prima della entrata in vigore della norma (30 giugno 2001).
Ed infatti:
- per gli atti posti in essere da meno di cinque anni (ossia dopo il 30 giugno 1996), il termine di decadenza quinquennale maturava necessariamente dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, che pertanto andava comunque applicata;
- per quelli posti in essere da almeno cinque anni (ossia prima del 30 giugno 1996), il legislatore ha precisato con il comma 5 dell’articolo 11 in commento l’efficacia retroattiva del termine di decadenza quinquennale, senza ulteriori limiti o condizioni.
Tuttavia, ha chiarito la Suprema Corte, che “L’unico limite che si può ricavare dal sistema riguarda non il fatto che nel decennio si sia verificata (rectius; sia stata contestata una causa di decadenza verificatasi nel decennio) una causa di decadenza, ma che sulla base di tale causa sia stato notificato un atto impositivo e che questo non sia stato impugnato, con conseguente definitiva perdita dellaagevolazione”.