Legislazione
Nuovi strumenti di accesso al credito per le aziende agricole
Un decreto prevede la garanzia dello Stato anche per le transazioni commerciali ma anche aiuti alle imprese agricole fino a un massimo di 1,5 milioni di euro all'anno
19 marzo 2011 | R. T.
Il Ministero delle politiche agricole ha varato due provvedimenti a favore delle imprese agricole che il Ministro Galan ha definito interventi di "sana ingegneria finanziaria":
- Fondo di capitale di rischio
- garanzie per le operazioni a breve termine
E' stato infatti reso operativo il regolamento per le attività del Fondo per gli interventi nel capitale di rischio istituito con l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato. Lâoperatività del Fondo rappresenta unâimportante risposta alla situazione di crisi cui versano le imprese del settore e si pone i seguenti obiettivi:
1. favorire la ripresa degli investimenti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, attraverso interventi di capitalizzazione delle imprese;
2. aumentare la massa finanziaria a favore del settore, attraverso il coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione degli investimenti.
In particolare, il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo e di favorire la creazione di nuova occupazione.
Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta.
Quelle dirette consistono in assunzioni di partecipazione minoritarie e prestiti partecipativi. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese. Il prestito partecipativo, invece, di durata di sette anni (di cui due anni di
preammortamento), è erogato in unâunica soluzione e può essere rimborsato con rate semestrali.
Il Fondo può effettuare operazioni finanziarie per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro annui per impresa destinataria a seconda del piano di investimenti previsto.
Le operazioni finanziarie indirette invece consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese.
In definitiva, il Fondo per gli interventi nel capitale di rischio è a forte impatto innovativo e si pone come sfida sul piano culturale e della gestione di impresa, favorendo un approccio operativo maggiormente orientato alla redditività degli investimenti, alla conoscenza dei prodotti e del mercato e allâequilibrio finanziario delle aziende.
âCon il secondo provvedimento, lo Stato interviene a garanzia delle imprese agricole per il breve termine e per le transazioni commerciali â ha dichiarato il Ministro Galan -. Ciò vuol dire che se un agricoltore avrà bisogno di acquistare macchinari o attrezzature potrà chiedere un prestito a credito garantito dallo Stato. Eâ un provvedimento fondamentale per lâagricoltura italiana, che aiuterà il settore nella risposta alla crisi economica, anche se, da anni, lâagricoltura non conosceva un periodo positivo come quello attualeâ.
Con il decreto adottato di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, infatti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, ha esteso le garanzie Ismea ai finanziamenti a breve termine a favore degli agricoltori.
Il decreto prevede la garanzia dello Stato anche per le transazioni commerciali.
Pertanto, il nuovo decreto garanzie consentirà di intervenire anche sul comparto del credito allâagricoltura di durata fino a diciotto mesi che, dovrebbe aggirarsi attorno a 2,5 miliardi di euro allâanno; si raddoppia così, di fatto, il bacino delle operazioni di credito che potenzialmente possono essere garantite a prima richiesta dallâIsmea.
Lâaltra innovazione recata dal nuovo decreto garanzie riguarda lâampliamento delle obbligazioni garantibili anche a quelle non caratterizzate da un sottostante rapporto bancario.
Lâattuale impostazione normativa, infatti, prevede che la garanzia possa essere rilasciata a fronte di esposizioni bancarie, intervenendo pertanto nel classico rapporto che si instaura tra impresa e banca nella ordinaria relazione di credito.
Lâinnovazione introdotta fa sì che la garanzia possa essere invece chiesta anche a fronte di obbligazioni che sorgono non solo per effetto di un contratto di finanziamento ma anche per una semplice transazione commerciale. In questo ultimo caso, mentre il soggetto garantito rimane lâimprenditore agricolo, il beneficiario della garanzia non è più la banca ma è il fornitore del prodotto che potrà invocare il pagamento della garanzia in caso di mancato pagamento della fattura da parte dellâimpresa agricola acquirente.