Legislazione
Non si possono impugnare gli avvisi bonari
Ai fini dell’impugnabilità, un atto tributario emanato dall’Amministrazione finanziaria deve qualificarsi come avviso di accertamento o di liquidazione
30 ottobre 2010 | R. T.
âAvvisi bonariâ a prova dâimpugnabilità . Non trova spazio nel quadro della giurisdizione tributaria vigente, il ricorso contro una pretesa impositiva di fatto ancora âin bozzaâ, come nel caso delle comunicazioni indirizzate ai contribuenti e ai sostituti dâimposta, cosiddetti âavvisi bonariâ, il cui unico fine consiste nellâevitare lâeventuale reiterazione di errori e, al contempo, nel consentire al contribuente di evidenziare dati e notizie non considerati dallâAmministrazione finanziaria. In questo caso, come chiarisce la Risoluzione 110/E dellâAgenzia delle Entrate, diffusa oggi, si tratta di comunicazioni che si sostanziano in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione che, dunque, non sono espressione di un potere pubblicistico autoritativo e, come tali, non producono effetti negativi immediati per il destinatario.
Impugnabilità a misura dâaccertamento
In pratica, ai fini dellâimpugnabilità , un atto tributario emanato dallâAmministrazione finanziaria, spiega il documento di prassi, allineandosi con le recenti pronunce in materia della Corte di Cassazione, deve qualificarsi come avviso di accertamento o di liquidazione. Questi atti, infatti, a differenza degli âavvisi bonariâ sono espressione dâuna pretesa impositiva definita e non condizionata. Requisiti questi che aprono la strada, di fatto, ad un eventuale impugnazione da parte del contribuente. E questo vale, ricorda la Risoluzione, anche se lâatto non si chiude con lâintimazione al ricorso a strumenti esecutivi, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.