Legislazione

Quale è l'organo competente alla vidimazione dei registri?

Dal Presidente dell'Anfo Carmine Borreca una precisazione sulla possibilità che anche gli Uffici periferici regionali possano ottemperare a quanto prescritto dal decreto 8077/2009

23 ottobre 2010 | T N

IL PUNTO 3 della Sz.1 del D.M. 8077- art.7 prevede la vidimazione dei registri cartacei da parte dei frantoi oleari presso l'Ufficio dell'ICQRF o Ufficio regionale competente ove ha sede lo stabilimento:

DOMANDA:

1) Per Ufficio regionale competente si intende anche l'Ufficio periferico della Regione di appartenenza ( es. Gli ex Ispettorati Provinciali Alimentazione) o solo gli uffici regionali dell'ICQRF. ?

Carmine Borreca, Presidente ANFO


RISPOSTA

Per “ufficio regionale competente” di cui all’art. 7 del DM 10 novembre 2009 deve intendersi l’ufficio individuato dalla Regione, alla quale si rimanda per avere informazioni al riguardo.

D’ordine del Direttore dell’Ufficio
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
D.G. della prevenzione e repressione frodi