L'arca olearia

ETICHETTATURA EXTRA VERGINE. LE NOVITÀ PER LA NUOVA CAMPAGNA CON I CONSIGLI PER NON SBAGLIARE

Tra decreti legge ferragostani e l’entrata in vigore di regolamenti comunitari, oltre ai rinvii e alle molte circolari esplicative di norme antecedenti, non c’è pace per il settore oleario. Abbiamo voluto chiarire i principali dubbi e perplessità con Sergio Carbone dell’Ispettorato Repressione Frodi di Firenze

16 ottobre 2004 | Alberto Grimelli

Anche questa nuova campagna è ricca di novità.
Lo scorso anno è entrato in vigore il Reg. CE 1019/2002, con l'obbligo della vendita confezionata in recipienti da massimo cinque litri. Alcuni articoli della norma avevano subito un rinvio, per altri si attendevano le modalità applicative.
Tanto clamore inoltre ha suscitato l'approvazione del decreto legge 157 del giugno 2004, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 agosto, che prevede l'obbligo di indicare il luogo di provenienza e di molitura delle olive.
A partire dal 1 gennaio 2005 inoltre entrerà in vigore il Reg. CE 178/2002 che introduce per tutte le aziende agricole l'obbligo di attenersi a un disciplinare di rintracciabilità controllato e certificato da un Ente. Tale indicazione andrà inserita in etichetta.

Per chiarire i molti dubbi che affollano la mente degli olivicoltori abbiamo chiesto delucidazioni al Dott. Sergio Carbone dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Firenze.

- È entrato in vigore l’obbligo di indicare in etichetta caratteristiche organolettiche unicamente rispondenti al vocabolario COI e validate da una commissione d’assaggio?
No, tale norma è stata ulteriormente prorogata. Infatti, allo stato attuale, il metodo, la scheda d’assaggio e il vocabolario presentano limiti tali aver suggerito un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore di questo specifico articolo del Reg. CE 1019/02. Mi risulta che esperti del Consiglio olivicolo internazionale stanno studiando la questione che tuttavia si presenta piuttosto complessa e non si prospetta una soluzione nell’immediato. Dalle informazioni di cui dispongo se ne riparlerà forse nel 2006.
- Con il decreto legge 157 del 24 giugno 2004 sussiste l’obbligo di dichiarare il luogo di provenienza delle olive e quello di molitura. Quale sarà la più corretta dicitura da utilizzare? Tale norma non è in conflitto con quella sul “made in Italy”?
Prima ancora che con la legge nazionale sul “made in Italy” il decreto da lei citato contrasta con due norme comunitarie (1019 e 2815). Pertanto avendo sempre la prevalenza i regolamenti comunitari su quelli nazionali è evidente che l’Ue aprirà a breve, se non l’ha già fatto, una procedura di infrazione, invalidando il decreto del 10 agosto. Il Reg. CE 1019 del 2002 infatti chiarisce in maniera inequivocabile quali sono le menzioni geografiche autorizzate e sono quelle ricadenti sotto una Dop o Igp oppure lo Stato membro. Null’altro.
Il D.Legge 157 stata una norma varata con molta fretta probabilmente senza considerare con attenzione le implicazioni e i conflitti che generava.
- Indicazione “estratto a freddo”. Quali gli obblighi per il frantoio e il produttore/confezionatore?
Il frantoio deve fornire annualmente agli organi competenti di controllo, compreso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, una dichiarazione ove indica, con apposita documentazione eventualmente fornita anche dal costruttore dell’impianto, che il frantoio dispone della tecnologia necessaria per poter controllare la temperatura durante tutte le fasi del processo estrattivo. Quindi dovrà registrare elettronicamente, con l’ausilio anche di mezzi informatici, o manualmente, su apposito registro, le partite di olive che sono state lavorate a temperatura inferiore ai 27° C. Infine dovrà rilasciare all’olivicoltore o confezionatore, che volesse inserire l’indicazione “estratto a freddo” in etichetta, un documento, che può essere la stessa fattura, che attesta che la partita è stata molita a temperatura controllata, mai superiore ai 27° C. A parte la conservazione del suddetto documento all’imbottigliatore non spetta alcun ulteriore obbligo.
- Reg. CE 178/2002, ovvero rintracciabilità obbligatoria apposta in etichetta attraverso apposita dicitura e indicazione dell’ente certificatore. Entra in vigore il 1 gennaio 2005. Per i lotti imbottigliati entro il 31 dicembre 2004 ma naturalmente venduti nel 2005 vige l’obbligo di adeguare l’etichetta?
Sebbene debbano essere ancora approfondite le modalità operative ed applicative del Reg. CE 178/2002 le posso sicuramente dire che, in linea generale, una norma non può essere retroattiva. Quindi per il prodotto confezionato prima del 1 gennaio 2005 non sussiste alcun obbligo di inserire diciture o altro relative alla rintracciabilità obbligatoria, anche se l’olio verrà esitato nel 2005. Infatti dal momento dell’imbottigliamento e fino alla data di scadenza il prodotto resta in una sorta di limbo, detta vacazione legislativa, in cui non è soggetto all’adeguamento alle norme entrate in vigore successivamente alla data del confezionamento.