L'arca olearia

Etichettatura olio d’oliva: un altro anno di transizione

Sono vigenti diversi provvedimenti contrastanti che aumentano la confusione in materia d’etichettatura. L’entrata in vigore del Regolamento 182/09 non ha infatti automaticamente cancellato alcuni decreti ministeriali

24 ottobre 2009 | R. T.

Anche per questa nuova campagna olearia regna la confusione in materia di etichettatura.

Il 1 luglio 2009 è entrato in vigore il regolamento comunitario 182 del 6 marzo 2009 che introduce importanti novità in materia di etichettatura andando a modificare il già noto Reg. 1019/02.
Il nuovo regolamento ha introdotto l’obbligatorietà dell’indicazione dell’origine in etichetta, modificando l’articolo 4: “La designazione dell'origine figura sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.”

Le designazioni dell'origine comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi;
oppure,
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:
i) “miscela di oli di oliva comunitari” oppure un riferimento alla Comunità;
ii) “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure un riferimento all'origine non comunitaria;
iii) “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari” oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure;
c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione

Inoltre per “le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.”
Con il Reg. 182/09, oltre alle nuove designazioni d’origine, divenute obbligatorie, anche il regime di riconoscimento diviene facoltativo, al contrario di quanto stabilito dal Reg. 1019/02.

In vigore in Italia ancora il decreto ministeriale del 13 novembre 2003 recante le “Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002”.

All’articolo 3, paragrafo 2, del decreto si disciplina la materia della designazione d’origine si legge: “Ai fini del coordinamento delle attività di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 4 e 9 par. 2 del regolamento (ndr 1019/02), il codice di identificazione alfanumerico comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento.”

Ne sono conseguiti, col successivo decreto del 4 giugno 2004, all’articolo 5, i registri e le comunicazioni e con il decreto legislativo 225 del 30 settembre 2005 le sanzioni.

Oggi, con i decreti ministeriali in vigore, le aziende sono obbligate a rispettarli se con fosse che i riferimenti normativi, ovvero il Reg. 1019/02, sono stati profondamente modificati.

L’Italia, insomma, sta continuando a mantenere attivo un sistema di riconoscimento e di controlli che è divenuto anacronistico col Reg. 182/09 e che, in base alle bozze del nuovo decreto attuativo, sarà sostanzialmente abrogato.

Il Ministro Zaia aveva promesso di varare il decreto entro l’estate.
Il 21 settembre 2009 è ormai trascorso da più di un mese ma dell’antica promessa nessuna traccia.
Oggi la priorità è il latte…
Il decreto sull’etichettatura e il piano olivicolo nazionale possono aspettare.