L'arca olearia
Applicazione etichettatura d’origine obbligatoria. L’Italia sceglie la linea dura
Confermati vecchi obblighi e istituiti nuovi doveri. Vi sveliamo tutte le novità contenute nella bozza di decreto che darà attuazione al regolamento 182/09
04 aprile 2009 | Graziano Alderighi
Il regolamento comunitario 182/09 che modifica il 1019/02 è stato promulgato da poche settimane, il 6 marzo 2009, e già si sta lavorando sul decreto ministeriale che né darà piena attuazione.
Il regolamento Ue ha istituito lâobbligo dellâindicazione dâorigine obbligatoria in etichetta ed entrerà in vigore dal 1 luglio.
LâItalia, che del regolamento è stata la proponente e la più ferrea propugnatrice, non si vuole far trovare impreparata, così il decreto ministeriale è già quasi pronto e la bozza che circola in questi giorni sarà probabilmente passibile solo di piccole modifiche.
Viene innanzitutto confermata la necessità di dotarsi del codice alfanumerico rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le imprese, già riconosciute ai sensi del 1019/02 alla data di entrata in vigore del decreto conservano la titolarità del codice già ad esse attribuito.
Confermata anche la tenuta del registro che dovrà essere vidimato dal locale ufficio dellâICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).
Vi sono anche diverse novità .
Esenzioni dalla tenuta del registro
Non sono soggetti all'obbligo della tenuta dei registri:
- i frantoi che lavorano soltanto olive raccolte in Italia, non acquistano olio ottenuto da terzi, non confezionano, né utilizzano indicazioni facoltative;
- gli olivicoltori che commercializzano esclusivamente olio, sia allo stato sfuso che confezionato da terzi, purché ottenuto dalle olive raccolte presso la propria azienda;
- coloro che effettuano esclusivamente la vendita di olio preconfezionato.
Indicazioni facoltative
Gli operatori e i frantoi, che utilizzano in etichetta e nei documenti commerciali di accompagnamento del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato, una o più delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 (estratto o spremuto a freddo, caratteristiche organolettiche, acidità ) del 1019/02, dovranno trasmettere allâUfficio dellâICQ una comunicazione di âinizio dell'attività â.
Gli operatori, per lâutilizzo delle indicazioni caratteristiche organolettiche e acidità , dovranno esibire agli Organi di controllo, idonea documentazione attestante lâeffettuazione dellâesame organolettico o dellâanalisi chimica, a seconda dei casi per partita di prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.
Identificazione delle partite
La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni dâorigine e facoltative, unitamente alla quantità , dovranno figurare in materia chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio dovrà riportare lâindicazione della capacità totale e del numero/codice identificativo dello stesso ed è munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.
Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, dovranno essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità , la designazione dei prodotti compresa quella dellâorigine e delle eventuali indicazioni facoltative.
I documenti commerciali utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantità dell'olio, data di emissione, nominativo e indirizzo dello speditore e del destinatario, dovranno riportare le indicazioni dâorigine ed eventuali facoltative, nonché per gli oli preconfezionati il numero di lotto.
Comunicazione annuale
Entro il 10 ottobre di ogni anno gli operatori, che hanno commercializzato o detenuto olio extravergine di oliva e oli di oliva vergine nellâanno precedente (1 ottobre- 30 settembre), dovranno comunicare agli Uffici dellâICQ i quantitativi espressi in litri di olio allo stato sfuso e confezionato, suddivisi per tipologia (categoria commerciale e designazione dellâorigine):
- importato/ esportato da/a Paesi terzi;
- introdotto/spedito da/in altri Stati membri;
- acquistato/venduto da/a altri operatori nazionali;
- giacente al 30 settembre