L'arca olearia
Un nuovo regolamento europeo per i difetti organolettici dell'olio vergine d'oliva

Emanato il regolamento 2707/2024 che modifica il 2015/2022 sulle norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva. L'intervento è sul panel test
22 ottobre 2024 | 16:30 | T N
Cambia la normativa tecnica riguardo l'analisi di conformità organolettica degli oli vergini di oliva.
La mediana dei difetti organolettici di cui alla tabella A dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 è uno dei parametri che distinguono la categoria dell’olio d’oliva extravergine dalla categoria dell’olio d’oliva vergine. I difetti organolettici potrebbero formarsi durante il processo di produzione dell’olio d’oliva ma potrebbero risultare anche da un trasporto e da condizioni di conservazione inadeguate. È pertanto necessario precisare le modalità di notifica fra i diversi Stati membri dei difetti organolettici individuati in un olio d’oliva etichettato come olio d’oliva extravergine.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato dal nuovo regolamento 2707/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 22 ottobre 2024 e che entrerà in vigore il 20 giorni:
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
"4. Se un campione di olio extravergine di oliva non rispetta il limite fissato per la mediana dei difetti organolettici di cui all’allegato I, tabella A, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, gli Stati membri interessati ne danno notifica come non conformità ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, a meno che le autorità nazionali non sospettino azioni intenzionali di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti."
I metodi di analisi da utilizzare nel controllo delle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all’attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI).
Quindi la notifica di non conformità diventa obbligatoria, anche per dar luogo ai controlli che riguarderanno anche i metodi di campionamento adottati.
Viene stabilito, ad esempio, che in caso di imballaggi con capacità uguale o superiore a 0,75 litri, il campione elementare da sottoporre all'analisi è costituito da "almeno 1 imballaggio". Mentre per imballaggi inferiori a 0,75 litri, il campione elementare è costituito "dal numero minimo di imballaggi la cui capacità totale è almeno pari a 750 ml". E inoltre "Una volta costituito, il campione elementare deve avere un volume sufficiente per consentire la divisione in molteplici unità."