L'arca olearia

Le nuove linee guida nel decreto per l'oleoturismo italiano

Le nuove linee guida nel decreto per l'oleoturismo italiano

Il decreto interministeriale è stato varato il 26 gennaio e ora dovrà venire applicato dalle Regioni perchè l'oleoturismo possa diventare davvero operativo. Sono ancora molti i dubbi interpretativi lasciati alle autorità locali

04 febbraio 2022 | T N

E' stato firmato il 26 gennaio scorso il decreto per l'oleoturismo.
La designazione formale è “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica”.
In effetti in attesa di questo decreto, che ha richiesto più di due anni di gestazione, non era possibile per le Regioni legiferare in maniera autonoma, anche se alcune lo hanno fatto, mancando il coordinamento nazionale, richiesto ed esplicitato dai commi 513 e 514 della legge di bilancio 2020.

Ora, visto il decreto interministeriali, spetterà alle Regioni il compito di interpretare queste linee guida, applicarle, con funzioni anche di vigilanza, di controllo e sanzionatorie.
Non sarà insomma possibile presentare subito la Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per avviare l'attività oleoturistica, in attesa del provvedimento normativo regionale.

Intanto è possibile prendere atto degli indirizzi.

Il testo, all'articolo 1, esplicita cos'è il turismo dell'olio: “attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP)” Sono quindi incluse le olive da tavola ma anche i patè di olive e altri prodotti olivicoli innovativi (olive candite, marmellata di olive...). Molto importante, per gli operatori, la possibilità di poter offrire pacchetti che includano “la raccolta dimostrativa delle olive”, attività finora preclusa ai turisti se non nell'alveo delle fattorie didattiche. Le produzioni olivicole potranno essere fatte degustare anche in abbinamento ad altri alimenti con la sola esclusione di “preparazioni gastronomiche” per evitare che l'attività oleoturistica sconfini nella ristorazione.

L'articolo 2, che fissa le “linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità”, lega l'offerta oleoturistica a precisi investimenti e competenze da acquisire in azienda. Prima di tutto diventerà indispensabile un “sito o pagina web aziendale” dedicato all'attività oleoturistica ma anche “materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 2 lingue compreso l’italiano”. E' previsto inoltre che il personale che offrirà l'esperienza oleoturistica sia in possesso di “un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio” ma anche nello “svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione.”

In futuro, per non ripetere l'errore dei mille loghi regionali che hanno contraddistinto l'agriturismo per un periodo, i Ministeri delle politiche agricole e del turismo potranno anche istituire un logo nazionale.

La parola ora passa alle Regioni.