L'arca olearia
Il Parlamento ci mette una pezza: no alla depenalizzazione per l'olio d'oliva
Confermate tutte le paure sullo schema del decreto legislativo più volte denunciate da Teatro Naturale. “Sebbene qualcuno nelle audizioni lo abbia escluso, vi sono alcune condotte “di confine” per le quali non è chiaro se la sanzione da penale non diventi amministrativa” ha dichiarato la presidente della Commissione giustizia della Camera, Donatella Ferranti
02 marzo 2016 | T N
Le Commissioni giustizia e agricoltura della Camera e la Commissione agricoltura del Senato hanno condizionato il loro assenso allo schema del decreto legislativo per le sanzioni sull'olio di oliva, legate al regolamento comunitario 29/2012, all'introduzione di nette clausole di salvaguardia affinchè la norma penale prevalga sempre su quella amministrativa.
Molta dura l'opinione della presidente della Commissione giustizia della Camera: “le principali richieste contenute nel parere, messo a punto anche sulla base delle audizioni svolte la scorsa settimana - ha spiegato Donatella Ferranti - sono che per quanto riguarda i controlli ci sia una distinzione di funzioni tra accertamento e sanzione e che sia inserito, laddove non compare, "salvo che il fatto non costituisca reato", per evitare qualsiasi rischio di depenalizzazione. Infatti, sebbene qualcuno nelle audizioni lo abbia escluso, vi sono alcune condotte “di confine” per le quali non è chiaro se la sanzione da penale non diventi amministrativa. La clausola fa chiarezza in questo senso. Peraltro l'inserimento della clausola che noi chiediamo, garantisce che anche eventuali nuove fattispecie di reato introdotte nell'ordinamento siano salvaguardate.”
Il rischio depenalizzazione, sempre escluso dai funzionari del Ministero delle politiche agricole, emerge però chiaramente dal parere votato all'unanimità dai membri delle Commissioni agricoltura e giustizia della Camera, nel quale si legge che: “...alcune delle condotte sanzionate esclusivamente in via amministrativa dal provvedimento in esame sono oggetto di disposizioni già contenute nel citato decreto legislativo n. 225 del 2005, abrogato dall’articolo 11 dello schema di decreto in esame, che però faceva salva l’applicazione di norme di natura penale quando il fatto costituisca reato...” e ancora: “...la mancata previsione in alcune disposizioni sanzionatorie dello schema di decreto legislativo della clausola che fa salva l’applicazione delle norme penali (“salvo che il fatto costituisca reato”) e la contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 225 del 2005, che invece prevedeva tale clausola, potrebbe determinare una sostanziale depenalizzazione di condotte relative alla commercializzazione dell'olio di oliva del regolamento ed alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, che le norme vigenti puniscono con la sanzione penale...”
Di più, lo schema del decreto legislativo sarebbe anche incostituzionale poiché “...l’eventuale depenalizzazione dei reati ai quali siano riconducibili le condotte sanzionate in via amministrativa dal presente schema di decreto è in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, in base ai quali le disposizioni sanzionatorie che vengono introdotte nell’ordinamento per punire la violazione di obblighi contenuti in atti dell’Unione europea operano «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti»...”
Oltre alle condizioni poste per il parere favorevole, che riguardano soprattutto il ritorno a una prevalenza del penale sull'amministrativo, non garantito dall'attuale schema di decreto legislativo, sono molte le osservazioni giunte dal Parlamento.
Il Senato ha chiesto al governo di “riconsiderare i limiti per le sanzioni per i piccoli e grandi quantitativi, in misura omogenea rispetto ai parametri già vigenti per altri obblighi, quale la tenuta del registro di cui all'articolo 7.”
La Camera, invece, ha chiesto al governo di riconsiderare l'attribuzione alla Repressione Frodi del compito di irrogazione delle sanzioni poiché “potrebbe non garantire appieno il principio di terzietà, per cui potrebbe essere opportuno realizzare la netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall’altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali.”
Tra Camera e Senato praticamente tutti gli articoli del provvedimento governativo sono stati attenzionati dai parlamentari, con riferimento anche all'introduzione di sanzioni accessorie, come la sospensione dell'attività fino a 6 mesi per violazioni in merito al registro Sian.
L'intero impianto del decreto legislativo è quindi sub iudice e ora la palla passa al governo che dovrà riesaminare il provvedimento prima della sua promulgazione. Per tradizione l'esecutivo tiene sempre in grande considerazione i pareri delle competenti commissioni parlamentari, tanto più quando si tratta di approvazioni condizionate.
E' quindi ipotizzabile che il testo del decreto legislativo venga riscritto tenendo conto delle condizioni e delle osservazioni poste dal Parlamento, evitando così una potenziale depenalizzazione che avrebbe nuociuto sicuramente all'immagine del Made in Italy come dimostra, per esempio, il recente articolo del New York Times.
Il messaggio che deve essere trasferito all'estero deve essere inequivocabile: l'Italia non tollera frodi e contraffazioni e usiamo il pugno di ferro, prima di tutto in casa nostra.
Una depenalizzazione non sarebbe stata compresa e avrebbe danneggiato la credibilità delle nostre produzioni sui mercati internazionali, così mandando in fumo il sogno dei 50 miliardi di export agroalimentare.
Emanuele Aymerich
02 marzo 2016 ore 22:38bene, non bisogna facilitare la vita ai truffatori, ma in ogni caso ci deve essere anche una depenalizzazione per certe infrazioni meno importanti e per i piccoli quantitativi: non è possibile che in Italia anche un minimo errore chiaramente involontario, magari commesso da un piccola azienda a gestione familiare, determini un lungo processo penale come se si fosse dei criminali: ci devono essere dei limiti sotto il quale si paga una sanzione direttamente proporzionale all'entità dell'anomalia e che chiude la faccenda.