L'arca olearia

Acque di vegetazione di frantoio come quelle reflue domestiche, ma ad alcune condizioni

Approvate, dopo un lungo iter legislativo, le nuove disposizioni in materia ambientale. Ecco cosa cambia per i frantoi. “Abbiamo ristabilito un principio di equità” ci ha spiegato Carlo Bo di Aifo Liguria

08 gennaio 2016 | T N

Pochi sanno, probabilmente, che dal 2006 i frantoi aziendali già potevano sversare le acque di vegetazione direttamente in fognatura.
Lo prevedeva l'articolo 101, comma 7 lettera c del decreto legislativo 152/2006.

Articolo 101: Criteri generali della disciplina degli scarichi
comma 7) Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
lettera c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità

Un'evidente disparità di trattamento tra piccoli frantoi, aventi tutti connotati di artigianalità.

“In Liguria, come in altri territori – ci spiega Carlo Bo di Aifo Liguria che si è dedicato anima e corpo a far approvare il nuovo testo legislativo – non ci sono le condizioni per lo spandimento in campo dei reflui di frantoio. Una situazione a noi nota fin dalla legge Merli del 1976 e da allora è cominciata la nostra battaglia.”

Il percorso si è snodato attraverso diversi governi, fin all'approvazione del disegno di legge: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” in procinto di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

“L'articolo 101 comma 7 lettera c del dlgs 152/2006 creava le premesse per una disparità di fatto tra frantoi aziendali e piccoli frantoi artigianali, anch'essi al servizio di limitati territori e piccole aziende agricole – spiega Carlo Bo – così com'era rappresentava quindi un vulnus costituzionale. Perchè due frantoi, aventi stesse caratteristiche e capacità di lavoro, avrebbero dovuto avere trattamenti così diversi nella gestione dei reflui?”

Ora non sarà più così grazie a quanto disposto dall'articolo 65 del citato disegno di legge, approvato in via definitiva dalla Camera il 22 dicembre scorso.

All’articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore
e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione.

I piccoli frantoi artigiani che lavorano olive esclusivamente del territorio regionale e di produttori olivicoli di collina potranno quindi chiedere l'autorizzazione allo smaltimento in fognatura delle acque di vegetazione, dovendo tuttavia seguire le prescrizioni che verranno fornite dall'ente che gestisce la depurazione delle acque reflue urbane.