L'arca olearia
Tutte le regioni rispettano le norme sullo spandimento dei reflui oleari?
Dalla relazione 2009-2011 redatta dal Mipaaf manca l'80% e più della produzione olearia nazionale. Puglia, Calabria e Sicilia non hanno inviato i dati. In altri casi le indicazioni fornite sono solo parziali. Può essere che le richieste di spandimento siano meno di 1500 in un triennio?
12 ottobre 2013 | R. T.
Il Ministero delle politiche agricole ha inviato al Senato la “Relazione sullo stato di applicazione delle norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari, relativa agli anni 2009-2011”.
Teatro Naturale anticipa così i contenuti di un documento che sarà oggetto di discussione parlamentare, visto che è stato assegnato alla Commissione agricoltura del Senato il 26 settembre scorso.
Si tratterebbe di un documento prezioso di misura della sostenibilità dell'intero sistema oleario italiano, se fosse completo e dettagliato, ma purtroppo non è così.
Il Mipaaf, nella stessa relazione, precisa infatti che, nonostante richieste e solleciti, alcune regioni non hanno inviato alcuna relazione. Si tratta di: Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. La Calabria, inoltre, ha rimpallato le proprie responsabilità tra l'ente regionale e l'Arpacal (ente di protezione dell'ambiente regionale). La Toscana ha inviato una relazione priva però dei dati richiesti.
Il quadro che ne emerge è così fortemente lacunoso e lascia perplessi, non solo perchè imprese e cittadini non possono esimersi dal pesante carico burocratico, pena pesanti sanzioni, mentre le istituzioni, apparentemente, possono ignorare una legge senza controindicazioni, ma anche per la qualità di alcuni di questi dati.
In Sardegna, nel triennio 2009-2011, sarebbero state presentare solo 47 domande di spandimento. Quasi il triplo del Veneto (127) che però ha una produzione che, in media, è dieci volte inferiore a quella sarda. Non si tratta della sola manifesta incongruenza. In Liguria sono state presentate 13 richieste, a fronte delle 62 dell'Emilia Romagna. Il fatto che la Liguria offra certamente meno terreni adatti allo spandimento delle acque reflue, o delle sanse umide, tuttavia non giustifica simile abnorme differenza. E' quantomeno dubbio, visti i differenti livelli produttivi, che in Molise e nel Lazio siano state presentate circa lo stesso numero di domande, rispettivamente 146 e 175.
Sarebbe decisamente interessante incrociare i dati di questa relazione col numero e la dislocazione dei frantoi oleari sul territorio nazionale. Si tratta di numeri facilmente reperibili in base al registro telematico di carico/scarico Sian.
Un dato per tutti. In Italia sono presenti più di 4000 frantoi attivi ma le domande di spandimento presentate nel triennio sono state 1428. Si tratta di domande di spandimento che dovrebbero essere effettuate annualmente, quindi, ogni anno, facendo una media, sono state presentate solo 500 domande di spandimento nelle 13 regioni oggetto di questo censimento. Per quanto è noto che alcuni frantoi scelgano altri sistemi legali per smaltire le acque reflue, il numero in sé ci appare fortemente sottodimensionato.
A beneficio dei lettori riportiamo integralmente la nota legislativa, a cura del Ministero delle politiche agricole, contenuta nella relazione, per avere un quadro più definito degli obblighi di legge a carico degli operatori.
Decreto ministeriale 6 luglio 2005
Il D.Lgs. 152/99, che recepisce la direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), è stato abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norma in materia ambientale” che prevede al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 112 l’emanazione del decreto ministeriale (Ministero delle politiche agricole e forestali e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute) recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 19 luglio 2005.
Tale provvedimento norma in particolare le modalità di attuazione degli articoli 3 (Comunicazione preventiva), 5 (Esclusione di talune categorie di terreni), 6 (Stoccaggio) e 9 (Controlli) della legge n. 574/1996.
Sono precisati in dettaglio i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione a firma di un agronomo (o perito agrario o geologo). Il Sindaco può richiedere, prima dell’inizio dello spandimento, informazioni e proporre accertamenti, nonché disporre la temporanea sospensione per una durata non superiore a trenta giorni. Per gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve contenere i dati del legale rappresentante, nonché le caratteristiche del frantoio e i dati relativi ai siti di spandimento. I dati e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve altresì essere comunicata l’eventuale variazione dei dati relativi al sito oggetto di spandimento.
Comunicazioni semplificate: possono essere previste dalle Regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque di vegetazione (previsto dall’art. 7 della L. 574/1996) ma sono ammesse, nel caso di frantoi esistenti, solo per impianti con una produzione di olio uguale o inferiore a 20 t, ovvero per i nuovi frantoi, per impianti con una capacità di lavorazione uguale o inferiore a 4 t di olive nelle 8 ore. L’esonero dall’obbligo della comunicazione può essere previsto dalle regioni per frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t di olive nelle 8 ore.
Esclusione di talune categorie di terreni: oltre ai casi previsti dalla legge 574 del 1996, il divieto di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è esteso a tutti i terreni non adibiti ad usi agricoli e nei terreni: a meno di 10 metri dai corsi d’acqua, dagli inghiottitoi e doline e dall'inizio dell'arenile (in caso di laghi e mari); nei terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico agraria, nei boschi, giardini ed aree di uso pubblico e nelle aree di cava.
Le Regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimità di strade pubbliche, a meno di immediato interramento, o in ottemperanza a strumenti di pianificazione di bacino o piani di tutela regionale, nonché per riposo temporaneo di siti ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per diversi anni consecutivi.
Stoccaggio delle acque di vegetazione: le acque provenienti da diversi frantoi devono essere separate in contenitori differenti. E’ vietato miscelare le acque di vegetazione con gli effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti.
I contenitori di stoccaggio devono avere una capacità pari alla somma del volume delle acque di vegetazione prodotte in 30 giorni, comprese le acque di lavaggio, calcolata sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore. Le Regioni possono comunque stabilire valori diversi sulla base di condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali.
Il volume dei contenitori è stato calcolato sulla produzione mensile, anche se da parte del Ministero dell’Ambiente era stata richiesta una capacità maggiore (la legge n. 574/1996 prevede comunque, all’art. 6, che “lo stoccaggio …deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni”.
Le acque di lavaggio devono essere riversate comunque nei contenitori di stoccaggio, altrimenti costituirebbero uno scarico da autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 (lo stesso che prevede, all’art. 38 la deroga per l’uso in agricoltura delle acque di vegetazione).
I contenitori di stoccaggio esistenti devono essere adeguati entro due anni. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate le regioni possono prevedere termini diversi di adeguamento comunque non superiori a tre anni.
Stoccaggio delle sanse umide: le sanse umide provenienti da diversi frantoi devono essere separate in contenitori differenti, è vietato miscelare le sanse con gli effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui non è possibile l’impiego agricolo.
Trasporto delle acque di vegetazione: Gli adempimenti concernenti il trasporto delle acque di vegetazione vengono definiti dalle Regioni con propri provvedimenti, sulla base delle seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentate dello stesso;
b) la quantità delle acque trasportate;
c) la identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.
Le Regioni inoltre stabiliscono i tempi di conservazione della documentazione nonché le forme di semplificazione della documentazione nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento.
Trasporto delle sanse umide: vale quanto prescritto per le acque di vegetazione.
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Accedi o RegistratiEmanuele Aymerich
12 ottobre 2013 ore 11:21Quale domanda? La specifica e rigida legge regionale sarda varata in merito dal governo Soru prevede delle regole rigide e precise per gli smaltimenti ma solo una comunicazione (documentata) da inviare 30gg prima dell'inizio degli smaltimenti, non una domanda. E non credo proprio che i frantoi che la inviano siano veramente cosi pochi, credo invece che qui ci sia qualche problema organizzativo a livello regionale, nella raccolta dati. E'previsto che l'invio della comunicazione venga fatto al proprio comune, e per conoscenza via email alla regione. Siccome prima di questa legge si faceva solo la comunicazione al Sindaco di inizio attività, è probabile che molto frantoi continuino a mandarla solo al Sindaco e non la stiano inviando per conoscenza alla regione, questo anche perché delle due email previste dalla regione una non funziona da anni e le email tornano indietro, dall'altra invece non si riceve neppure una risposta per ricevuta, inoltre entrambe non sono PEC, quindi che la mandi o no...
Donato Galeone
14 ottobre 2013 ore 14:09Ok Sig.Emanuele, "comunicazione preventiva" al Sindaco e per consocenza alla Regione, con riferimento al "piano di spandimento" territorile ed integrata da relazione tecnica che indicherà i terreni, le quantità stoccate, i tempi e le modalitllo spandimento stesso.
Se, non da oggi conosciamo queste procedure tra Frantoio, Conune e Regioni sorprende la notizia che dovrebbe essere verificata, annualmente,conoscendo la produzione olearia italiana e la previsione delle quantità della sanse e acque di vegetazione derivanti dai processi di trasfromazione delle olive nei cicli continui, 2-3 fasi, e tradizionali.
Ecco l'interrogativo che non può essere rivolto ai Frantoi e ai Comuni ma alle burocrazie delle Regioni che pubblicano i "piani" non verificano e, quindi, comunicano al Mipaf.
Non sottovalutiamo -amio avviso -l'utilizzo dei sottoprodotti oleari, in prevalenza, ai
fini energetici con tonnellate di sanse e acque tal quali che previo possibile trattamento
di evaporazione-essiccazione (circa 3.200/3.650 tonnellate per alimentare un piccolo
impianto di 300 kWp che pprodurrà energia elettrica e termica) restituirà a cogenerazione compiuta un compost "DIGESTATO" definito "sottoprodotto" composto essenziale e prevalente nei piani di fertilizzazione aziendale.
Da qualche anno è in corso di approfondimento i livelli di tolleranza sugli effetti dell'utilizzo ded "DIGESTATO" oottenuto anche dai sottoprodotti oleari a seguito di digestione aneirobica-biogas.
Rirtonando alla "comunicazione" e non alla domanda sia ai Sindaci che alle Regioni sulle quantità di sanse e acque dei frantoi, consegnate ai "Centro di Stoccaggio" per l'utilizzo ai fini energetici, ritengo che si debba dare ugualmente "comunicazione" sia a Sindaco che a Regione, allegando copia di bolla-trasporto del sottoprodotto oleario.
Il Responsabile del Centro Stoccaggio e/o dell'Impianto Biogas, a sua volta, ricomunicherà all'Ammnistrazione Comunale e Regionale le "quantità ricevute" - stoccate e trasformate - nonchè le quantità di "DIGESTATO" ottenuto e stoccato da rendere disponibile
per i piani difertilizazzione agricola.
Se, certamente Sig.Emanuele, le sttarezzature informatiche fax e on line funzioneranno le "comunicazioni" sull'utilizzo delle snase e acque di vegetazione olearia sarà integrata o sosttiuita, prevedo, dallo spandimento ottimale, per unità fertlizzanti definte,dal "DIGESTATO" anche combinato in compost per la concimazione organica.
Perchè,sono già in corso di sottoscrizione tra "frantoiani aggregati" i contratti triennali di forinutura del sottoprodotto sanse e acque di vegetazione tal quali ed Il Responsabile del "progettando impianto biogas" - nel basso Lazio - che prevede l'approvvigionamento di 32.000/32.500 tonnellatdi sottoprodotti per alimentare un impiamto, ripeto, di piccola potenza (300 kWh) ed ore di lavoor anno 8.000.
E' prervista una produzione di energia elettrica pari a 2.400.000 kWh che sarà venduta a tariffa incentivata omnicomprensiva di 0,236 €KWh.
Un tornaconto economico previsionale di massima appare interessante (circa 566.400 € lorde/anno) con una resa netta tra costi/ricavi di circa 400.000 €/anno a fronte diun ivestimento complessvo previsto, chiavi in mano, di circa 2.000.000 € (costo impianto ubicato).
Se l'incentivo ventenneale sarà costante e mantenuto anni 20 x 400.000=
800.000 meno 2.000.000 investimento= 6.000.000 distribuiti in 20 anni.
E' una indicazione, fattibile e in fase di esecuzione ma resta ancora pendente l'utilizzo ottimale del sottoprodotto "DIGESTATO" che necessita, Dott.Grimelli, di un impegnato approfndimento come già da richiamato e sollecitato anche su Teatro Naturale n. 3 del 19 gennaio 2013 e sul n.7 del 16 febbraio 2013 ched, gradirei, fosse rievidenziato.
Ringrazio per la lunga attenzione, cordialmente
Donato Galeone