L'arca olearia
IMBOTTIGLIARE SENZA LA CERTEZZA DI ESSERE IN REGOLA? ACCADE ANCHE QUESTO IN ITALIA
Sulla legge 157, che impone di inserire in etichetta luogo di provenienza e molitura delle olive, poche sicurezze e molta confusione. Dopo le dichiarazioni di Carbone, rilasciateci a titolo personale, le precisazioni di Fugaro, dirigente servizi ispettivi della Repressione Frodi
23 ottobre 2004 | T N
âSono il Dirigente dell'Ufficio coordinamento servizi ispettivi dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Con riferimento all'articolo pubblicato nella rivista telematica Teatro Naturale, riguardante l'olio di oliva e in particolare alle dichiarazioni rilasciate dal dr. Carbone si prega di voler precisare ai lettori che lo stesso ha rilasciato le affermazioni riportate nel sito a titolo personale. Tali affermazioni non riflettono, pertanto in nessun modo la linea di comportamento e le valutazioni dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Si prega pertanto di voler riportare il suddetto chiarimento nel sito Teatro Naturale.it. Si ringrazia e si inviano cordiali saluti Giuseppe Fugaroâ
Naturalmente, anche per evitare spiacevoli ripercussioni per il Dr. Carbone, che tanto cortese, sollecito e preciso si è dimostrato nei nostri confronti, precisiamo che le sue affermazioni in merito alla legge 157 sono da ritenersi a titolo personale, e non, quindi, in qualità di funzionario responsabile del settore olio di oliva per lâIspettorato Centrale Repressione Frodi di Firenze.
A questo punto abbiamo tentato di fornire ai nostri lettori informazioni inequivocabili e assolutamente certe interpellando direttamente il Dr. Fugaro.
Da questi abbiamo saputo che:
- non gli consta, al momento, che lâUnione europea abbia aperto alcuna procedura di infrazione nei confronti dellâItalia per la summenzionata legge che pertanto, essendo già stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (ndr 10 agosto 2004), risulta regolarmente in vigore;
- non è ancora stato emanato il decreto applicativo, per cui nessuno, attualmente, è sanzionabile per la mancanza di una dicitura (non ancora definita) che attesti il luogo di provenienza e di molitura delle olive;
- il regolamento operativo ed applicativo può però essere emanato in qualsiasi momento, obbligando, probabilmente, le aziende a un repentino adeguamento.
Al nostro legittimo stupore che, alla vigilia della campagna olearia e quindi anche dellâimbottigliamento, non vi sia certezza legislativa sullâetichettatura, il Dr. Fugaro ha replicato che lâattività legiferativa non compete allâIspettorato Centrale Repressione Frodi che, come organo di polizia, si limita a controllare che le norme vengano compiutamente osservate.
I chiarimenti che volevamo quindi fornirvi devono venire da altri uffici, da altri organi del Ministero delle Politiche agricole che naturalmente contatteremo e i cui ragguagli vi forniremo nei prossimi numeri di Teatro Naturale.