Bio e Natura
Processionaria del pino. Nuove istruzioni ministeriali per la lotta obbligatoria
Vista l’estrema attualità della problematica, il Mipaaf ha emanato con proprio decreto, entrato in vigore il 3 marzo 2008, nuove “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Traumatocampa pitycampa
05 aprile 2008 | R. T.
La problematica è stata di pressante attualità nelle scorse settimane in varie aree del nostro Paese, per la situazione determinata dalla massiccia invasione della processionaria del pino.
La diffusione di piante infestate da migliaia di nidi di processionaria, pur senza portare all'esito definitivo del taglio degli alberi, è riscontrabile in molte parti del territorio.
Per affrontare questo il problema, già ampiamente noto, infatti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'ottobre scorso ha emanato con proprio decreto, entrato in vigore il 3 marzo 2008, nuove âDisposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumeotopoea) pitycampa (Den.et Schiff)â. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2008, N. 40.
La norma introduce sostanziali variazioni nella lotta a questo lepidottero, considerato endemico in Italia e molto diffuso nel bacino del Mediterraneo ed in Europa.
Il decreto sostituisce con alcune modifiche il precedente D.M. 17-04-1998, dando atto che la processionaria del pino è un fitofago endemico in Italia, prevedendo che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria, nelle aree in cui i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.Ai Servizi fitosanitari compete inoltre la definizione delle modalità di intervento per gli interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali.
In particolare: l'art. 1 stabilisce che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria limitatamente a quelle aree in cui è "stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo". Tali aree dovranno essere determinate dalle strutture regionali individuate dal D.Lgs n.214/05. Quando le infestazioni riguardano piante isolate in ambiente urbano che possono creare qualche problema per la salute pubblica (e non per un'intera popolazione di piante), gli interventi di profilassi sono disposti dall'Autorità sanitaria competente per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, secondo modalità indicate sempre da Arpat.