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Etichetta olio, una lettera all'Icq dimostra lo stato di caos
Secondo Luigi Tega, l'indicazione obbligatoria dell'origine lascia spazio a nodi irrisolti. Si spera che presto si possa giungere a risposte non evasive
04 ottobre 2008 | T N
Dott Caricato, riguardo al Made in Italy obbligatorio Le invio una mia lettera inoltrata all'ICQ ed anche la risposta ricevuta.
Una ulteriore dimostrazione del caos nel quale ci apprestiamo a sprofondare.
A presto
Luigi Tega
LA LETTERA DI LUIGI TEGA ALL'ICQ
Spett. ICQ
Facendo riferimento alla discussione avuta due giorni fa riguardante lâobbligo di tenuta dei registri introdotta dal D.M. 10/10/2007, mi permetto di far notare quanto segue.
Ricordo che è stato sostenuto che tutti gli oli, anche quelli per i quali non sarà obbligatoria la designazione dâorigine (ad esempio quelli destinati al mercato estero o quelli destinati alla produzione di oli aromatizzati), devono transitare sia in entrata che in uscita nel registro di carico e scarico di cui allâart 5 D.M. 4 Giugno 2004.
Osservando attentamente la legge si evince in realtà quanto segue:
il decreto dirigenziale 5 febbraio 2008 (decreto di applicazione del D.M. 10/10/2006) allâart 2 dice:
Ai fini dei controlli le imprese di condizionamento riconosciute detengono per ogni stabilimento e deposito il registro di carico e scarico di cui allâart.5 D.M. 4/6/2005 nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui deve essere dichiarata lâorigine.
Le modalità di tenutaâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. sono disciplinate dal medesimo art 5 D.M. 4/6/2004.
Lâart 5 D.M. 4/6/2004 dice:
Art. 5.
Designazione dell'origine
1. I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunita', riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui e' situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.
2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.
Dal testo della legge si evince chiaramente che la registrazione in ingresso ed uscita nel registro di carico/scarico non riguarda tutti gli oli prodotti o acquistati, ma solo quelli per i quali sussiste lâobbligo di indicazione in etichetta dellâorigine italiana.
In sostanza penso sia corretto affermare che se io produco o acquisto 3000 litri di olio di cui 1000 destinati al mercato estero e 1000 destinati alla produzione di oli aromatizzati, lâannotazione nel registro di carico/scarico, in entrata ed uscita, non riguarderà tutti i 3000 litri di olio prodotti ma solo i rimanenti 1000 litri, per i quali sussiste lâobbligo di indicazione in etichetta dellâorigine italiana.
Utilizzando lo stesso principio, anche tutti gli oli che figurano in c/deposito presso la mia azienda, destinati allâautoconsumo, non devono transitare nel registro di carico/scarico mancando il presupposto ( cioè lâobbligo di indicazione dellâorigine)
Penso che questo aspetto vada chiarito definitivamente onde evitare equivoci.
Cordiali saluti.
Luigi Tega
RISPOSTA DELLl'ICQ
"ho girato le sue perplessità condivisibili al ministero e spero di poter darle una risposta il prima possibile".
CONCLUSIONE DI LUIGI TEGA
Ciò dimostra che neanche gli incaricati dei controlli hanno le idee chiare.
A presto
Luigi Tega