La voce dei lettori

QUANTO RUMORE POSSO FARE CON LE MIE ATTREZZATURE DA GIARDINIERE?

L'inquinamento acustico è regolamentato da una normativa del 1995, anche se i valori limite sosno stati stabiliti solo nel 1997

21 ottobre 2006 | T N

Sono un ragazzo di 22 anni che esercita il lavoro di giardiniere regolarmente iscritto.
Da qualche tempo ho un problema di questo tipo: il mio vicino di casa si lamenta perchè quando mi sposto con il trattore e/o utilizzo mezzi specifici, decespugliatore, tosa erba, etc, faccio troppo rumore e in particolare disturbo nelle ore del pranzo al sabato e alla domenica. Devo ammettere che mi capita saltuariamente, 1 o 2 volte al mese, di lavorare anche nel fine settimana e vorrei per questo sapere se esistono dei limiti in proposito e se ci sono delle normative a cui posso fare riferimento. Grazie

Matteo Arnoletti

Gent. Sig Arnoletti,
la normativa italiana sull’inquinamento acustico risale al 1995 (Legge 26 ottobre 1995, n. 447) ma fornisce solo alcuni orientamenti generali, facendo riferimento, per quanto riguarda i limiti, a un successivo decreto.
Questo è stato emanato nel 1997 (Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1997 – Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 280, 1/12/1997).
Nel decreto, su base comunale e per quanto riguarda la specifica normativa, il territorio è diviso in sei distinte classi che qui riporto:
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,.con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Di seguito i limiti sonori per ciascuna classe:



Per capire se con la sua attività lei supera i valori limite stabiliti, può consultare il libretto di manutenzione e d’uso delle sue attrezzature che, usualmente, riportano tale dato espresso proprio in decibel (Db).
Cordiali saluti e buon lavoro

Graziano Alderighi
Teatro Naturale