La voce dei lettori
IL TESTO DELLA LEGGE QUADRO SULL'AGRITURISMO
Luciano Roncarelli, della Cascina Cristin
18 febbraio 2006 | T N
Siamo un agriturismo iscritto alla vostra newsletter; ho letto che è stata approvata la legislazione nazionale: dove è possibile reperire il testo della legge?
Grazie.
Luciano Roncarelli
Cascina Cristin
Eccolo, qui di seguito
LEGGE DELLO STATO - DISCIPLINA DELLâAGRITURISMO
Approvata l'8 febbraio 2006
Art. 1. - FinalitÃ
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dellâUnione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene lâagricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dellâambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso lâincremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e lâeducazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui allâarticolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso lâutilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dellâattività agrituristica lâimprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dellâarticolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nellâelenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nellâarticolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche allâesterno dei beni fondiari nella disponibilità dellâimpresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nellâazienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dellâazienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nellâerogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dallâattività agrituristica è considerato reddito agricolo.
Art. 3 - Locali per attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dellâimprenditore agricolo ai fini dellâesercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
Art. 4 - Criteri e limiti dellâattività agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dellâattività agrituristica.
2. Affinché lâorganizzazione dellâattività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto allâattività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario allâesercizio delle stesse attività .
3. Lâattività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dellâofferta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui allâarticolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) lâazienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dellâofferta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità ;
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede lâimpresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente lâesercizio dellâattività .
5. Le attività ricreative o culturali di cui allâarticolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto allâospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con lâattività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nellâazienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 5 - Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene lâaltezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dellâattività esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui allâarticolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. Lâautorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dellâadozione di metodi tradizionali di lavorazione e dellâimpiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato lâuso della cucina domestica.
5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per lâidoneità dei locali è sufficiente il requisito dellâabitabilità .
6. Per gli edifici e i manufatti destinati allâesercizio dellâattività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.
Art. 6 - Disciplina amministrativa
1. Lâesercizio dellâattività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nellâultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dellâattività consente lâavvio immediato dellâesercizio dellâattività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dellâattività in caso di lievi carenze e irregolarità , ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità , può disporre lâimmediata sospensione dellâattività sino alla loro rimozione da parte dellâinteressato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dellâattività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità , la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
Art. 7 - Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione allâesercizio dellâattività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dellâattività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dellâarticolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui allâarticolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile allâattività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
Art. 8 - Periodi di apertura e tariffe
1. Lâattività agrituristica può essere svolta tutto lâanno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dallâimprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dellâazienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano lâattività agrituristica presentano una dichiarazione contenente lâindicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per lâanno seguente.
Art. 9 - Riserva di denominazione. Classificazione
1. Lâuso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano lâattività agrituristica ai sensi dellâarticolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per lâintero territorio nazionale e definisce le modalità per lâutilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.
Art. 10 - Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dellâimpresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e allâarticolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 11 - Programmazione e sviluppo dellâagriturismo
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dellâagriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare lâacquisto e lâallevamento di cavalli da sella, nellâambito delle aziende agrituristiche, e lâallestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dellâagriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dallâattuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12 - Attività assimilate
1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente allâospitalità , alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dallâattività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.
Art. 13 - Osservatorio nazionale dellâagriturismo
1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dellâagriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito lâOsservatorio nazionale dellâagriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
3. LâOsservatorio nazionale dellâagriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dellâagriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dallâattuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14 - Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
2. Le regioni uniformano ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate allâesercizio dellâattività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 15 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.
Art. 16 - Copertura finanziaria
1. Le disposizioni di cui allâarticolo 2, comma 1, e allâarticolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dallâattuazione dellâarticolo 2, comma 1, dellâarticolo 7, comma 2 e dellâarticolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dallâanno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per lâanno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nelâambito dellâunità previsionale di base di parte corrente âFondo specialeâ dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dallâanno 2007, mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.