Legislazione

L'espropriazione larvata regolata da una legge del 1865

Si definisce espropriazione larvata la diminuzione di valore di un immobile o la limitazione di un diritto a seguito della realizzazione di un'opera pubblica. In questo caso la legge di riferimento, in ambito giurisprudenziale, ha più di un secolo

29 giugno 2018 | Roberto Accossu

Nel corso degli anni il Testo Unico che regola e disciplina le procedure in materia espropriativa, il D.P.R. 327/2001, è stato più volte oggetto di profonde revisioni.

Infatti, varie sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, (a solo titolo esemplificativo si citano la n. 348/2007, 181/2011 e 71/2015) hanno di fatto mutato il testo originario modificando o eliminando degli articoli in esso contenuti.

Conseguentemente, anche le modalità di calcolo dell’indennizzo spettante nel caso di esproprio di un’area edificabile o di un’area agricola hanno subito variazioni, spesso, sostanziali.

In ogni caso, l’esproprio e la determinazione dell’indennità di espropriazione sono sempre associate all’ablazione di un bene, effettuata in seguito ad un provvedimento legittimo, da una pubblica amministrazione o da altro soggetto legittimato.

Ma nel caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica, pur non determinando l’ablazione del bene, influisca negativamente sulla proprietà privata, determinando la perdita o la diminuzione di un diritto, la determinazione dell’indennità spettante è più complessa.

Il D.P.R. 327/2001 contempla questo caso al primo comma dell’art. 44 del T.U. - Indennità per l'imposizione di servitù - che riporta “È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L)”.

Tale norma altro non è che la riproposizione dell’art. 46 della legge 2359 del 1865.

Infatti, l’articolo 46 della legge 2359 del 1865 riporta al primo comma “ E’ dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”. 

Pertanto, l’articolo 46, prevede l’indennizzo per i proprietari dei fondi in due casi:
- che gli immobili dall’esecuzione dell’opera pubblica vengano gravati da una servitù;
- che vedano compromesso del tutto o in parte un diritto.

L’individuazione di un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto in seguito alla realizzazione di un’opera pubblica è sempre stata causa di dubbi e differenti interpretazioni sia per la particolare tipologia dei proprietari dei fondi (non interessati direttamente dalla realizzazione dell’opera) sia della natura del danno subito (perdita o diminuzione di un diritto).

La giurisprudenza ha più volte chiarito che il fondamento su cui questa norma si basa è “il principio di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questo sia indennizzato” (Cass. 14/12/2007).

Per rendere possibile la determinazione dell’indennità è però necessario che vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l’opera sia stata realizzata in conformità alla progettazione e derivi da un’attività lecita della Pubblica Amministrazione;
- l’imposizione da parte dell’opera realizzata di una servitù o la produzione di un danno permanente che si concretizzi nella perdita o nella diminuzione di un diritto;
- l’accertamento di un “nesso eziologico” tra la realizzazione dell’opera pubblica e la compromissione del valore dell’immobile.

Il mancato accertamento di una sola delle condizioni sopra esposte impedisce, di fatto, la possibilità di aver diritto all’indennizzo.

Notevoli difficoltà sono state sempre riscontrate nell’individuare come e quanto la realizzazione dell’opera pubblica provochi un’effettiva riduzione patrimoniale dell’immobile e/o la perdita parziale o totale di una o più proprietà, non marginali, del diritto dominicale.

Infatti, l’accertamento della compromissione del diritto dominicale è strettamente legato alle peculiari caratteristiche dell’opera pubblica e deve essere provato e documentato per far nascere il diritto all’indennizzo.

La stessa individuazione dei diritti reali parzialmente compressi o perduti è in costante evoluzione tanto che nell’ultimo decennio si è ampliato notevolmente il numero dei parametri considerati per l’individuazione di tali diritti.

Il classico esempio dell’applicazione del primo comma dell’art. 46 è quello relativo ad un’unità immobiliare ricadente al di sotto di un viadotto che, in seguito alla realizzazione dell’opera, subisce una diminuzione di valore (espropriazione larvata) per una variazione negativa, in termini percentuali, delle sue caratteristiche intrinseche (diritti o facoltà non marginali) quali: perdita della privacy, della luminosità, della visuale, del soleggiamento, dell’amenità, della sicurezza fisico – piscologica e per contro, aumento dell’inquinamento acustico ed atmosferico, della polverosità ecc.

Infatti, tutti i parametri sopra indicati concorrono alla cosiddetta godibilità dell’immobile, la cui riduzione si traduce in una minore appetibilità commerciale dello stesso e, conseguentemente, in una perdita delle sue potenzialità economiche.

Infine, è importante evidenziare un’altra differenza che intercorre tra l’indennizzo dovuto ad un esproprio e l’indennizzo scaturito dall’applicazione dell’art.46 della legge 2359 del 1865: nel primo caso l’indennizzo deve essere considerato come un debito di valuta e la svalutazione monetaria non può essere automaticamente calcolata, mentre nel secondo caso l’indennizzo deve essere considerato come un debito di valore, in quanto rivolto a reintegrare una perdita patrimoniale, e, pertanto, deve essere considerata la svalutazione monetaria.

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