L'arca olearia
Le legge Salva Olio Italiano ha “seri problemi applicativi”
L'Antitrust non vuole limitazioni per le vendite sottocosto e non considera pratica commerciale ingannevole la falsa indicazione d'origine
08 giugno 2013 | C. S.
Anche l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato interviene, con un parere a firma del suo presidente Pitruzzella, a proposito della legge 14 gennaio 2013 n. 9, recante "Norme sulla indicazione dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini", affermando l'esistenza di "seri problemi applicativi".
Prima di tutto l'Agcm ricorda che l'intero testo della legge sarebbe sospeso dalla Commissione Ue nell'ambito della procedura Tris (technical regulation information system) fino al 22 novembre 2013.
La legge è tuttavia entrata in vigore il 1 febbraio 2013 e quindi, secondo l'Agcm, l'Italia rischia l'apertura di una procedura di infrazione, allo stato però non ancora aperta.
Nel testo del parere vi sono anche delle prese di posizione “politiche”.
Riguardo alla disciplina delle vendite sottocosto prevista all'articolo 11 della legge, dove si introduce "una limitazione temporale (una sola volta l'anno) e legata alle dimensioni dell'esercente". secondo l'Antitrust infatti, "una generalizzata limitazione delle possibilità di utilizzazione delle vendite sottocosto, oltrechè ridurre la concorrenza tra gli esercizi più grandi, potrebbe penalizzare ingiustamente proprio gli esercizi più piccoli". “Le vendite sottocosto – si legge nel parere - rappresentano un importante strumento che anche gli esercizi più piccoli utilizzano per difendere la loro competitività rispetto ai concorrenti più prossimi.” L'Agcm così ribadisce quanto già espresso nel parere AS207 del 21 dicembre 2000.
Inoltre, secondo l'antitrust, appare superfluo investire l'Autorità in materia di tutela della concorrenza e del mercato, del potere, come previsto dall'art. 8 della legge, di "adottare atti idonei ad impedire intese o pratiche concordate anticoncorrenziali nel mercato nazionale degli oli di oliva, in quanto l'Autorità è già investita' di tali compiti.
Infine l'Agcm pone infiene l'accento sulle pratiche commerciali ingannevoli. “L’art. 4 della normativa pare introdurre una nuova tipologia di pratica commerciale ingannevole con riguardo i) alle indicazioni relative alla zona geografica di origine degli oli vergini di oliva e ii) all’attribuzione di valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extra vergini.
Si tratta di una nuova figura di pratica commerciale che si aggiunge alla “black list”, di cui all’art. 23 e ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e succ. mod. e int., recante “Codice del Consumo”, e che viola la previsione della direttiva 2005/29/Ce che è di armonizzazione massima.”